Il venditore è responsabile solo per l’inesatta esecuzione delle prestazioni alle quali si è personalmente obbligato in forza della stipulazione del contratto di intermediazione di viaggio.
Il tour operator, invece, è responsabile in caso di mancata soddisfazione dell’interesse del turista con riferimento alla modalità del viaggio, alla sistemazione alberghiera, al livello dei servizi.
L’organizzatore è quindi chiamato a risarcire il danno tutte le volte in cui il turista consumatore viene alloggiato in una struttura differente rispetto al pacchetto viaggi offerto e non gode, o gode in maniera differente, dei servizi acquistati.